Tribunale di Mantova - Inefficacia dei pagamenti ex art. 65 L.F., onere della prova e presunzione assoluta di illegitt.dei pagam.anticipati

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Data di riferimento: 
15/04/2013

Tribunale Mantova, 15 aprile 2013 - - Est. Gibelli.

Fallimento - Inefficacia dei pagamenti ex articolo 65 L.F. - Onere della prova a carico del curatore - Irrilevanza di ragioni che giustificano il pagamento anticipato - Presunzione assoluta di illegittimità dei pagamenti anticipati in ragione della loro anormalità.

Nel proporre la domanda di inefficacia di cui all'articolo 65 L.F., il curatore deve provare solo l'esecuzione del pagamento anticipato nel periodo sospetto, non essendo consentito al giudice alcuna valutazione in ordine all'eventuale presenza di ragioni tali da aver reso conveniente anticipare l'adempimento così da renderlo giustificato. L'inefficacia opera poi oggettivamente, essendo irrilevanti le condizioni soggettive sia di chi esegue il pagamento sia di chi lo riceve ed operando nella materia de qua una presunzione assoluta di illegittimità in base all'alto grado di anormalità dei pagamenti anticipati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Alberto Gandolfi

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: