Corte di Cassazione – Decorrenza del termine annuale ex art. 10 l.f. dall'adempimento delle formalità pubblicitarie.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
21/01/2013

Cassazione civile, Sez. I, 21 gennaio 2013 n.1350 - Dott. Salvago, Pres. - Dott. Piccininni, Rel.

Cessazione dell'attività d'impresa - Dichiarazione di fallimento - Anno dalla cessazione dell'attività - Irrilevanza del principio di effettività - Oneri pubblicitari.

Il termine annuale di cui all'art. 10 l.f. decorre dalla data di cancellazione della società dal registro delle imprese ovvero da quella in cui la cessazione dell'attività d'impresa sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Contrasta infatti con l'esigenza di realizzare un corretto bilanciamento fra la necessità di individuare un termine di definizione delle pendenze debitorie dell'imprenditore e la tutela dei terzi, il diverso orientamento secondo il quale per l'imprenditore individuale, difformemente da quanto avviene per l'imprenditore collettivo, la cessazione dell'esercizio dell'impresa ai fini della valutazione della tempestività della dichiarazione di fallimento andrebbe stabilita con riferimento alla data della cessazione effettiva dell'attività e non già in relazione alle relative vicende pubblicitarie.(Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: