Tribunale di Modena – Opposizione allo stato passivo e mutamento della connotazione del privilegio.
Tribunale di Modena, Sez. I, 22 febbraio 2011 n. 271 - Pres. E. De Marco - Rel. A. Gherardi
Opposizione allo stato passivo - Inammissibilità di domande nuove rispetto all'istanza di ammissione al passivo - Mutamento della natura del privilegio.
Ammissione al passivo di un credito privilegiato - Diversa qualificazione del privilegio da parte del Giudice Delegato.
Il giudizio di opposizione allo stato passivo è giudizio di tipo impugnatorio, con conseguente inammissibilità di domande nuove rispetto all'istanza di ammissione al passivo. Non è pertanto consentito, non solo far valere un credito diverso o di diverso ammontare rispetto a quello specificato con l'istanza di insinuazione, ma neanche addurre una diversa connotazione dello stesso credito (Nel caso di specie, in sede di ammissione al passivo parte ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. mentre con successivo ricorso ex art. .98 L.F., a seguito dell'ammissione in chirografo, aveva chiesto in via principale il privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, c.c. e, solo in via subordinata, ex art. 2751 bis, n. 2, c.c.). (Laura Trovò - Riproduzione riservata)
In caso di mancata richiesta del grado con il quale si domanda l'ammissione al passivo di un credito spetta al Giudice Delegato, esaminata la documentazione in atti, dare una corretta qualificazione del credito stesso. Nel caso, invece, di espressa richiesta di uno specifico privilegio da parte dell'istante, il Giudice Delegato ha unicamente il potere di esaminare la richiesta e valutarla così come formulata. Una diversa qualificazione del privilegio preteso può essere effettuata nel caso in cui sia richiesto un privilegio di grado più alto rispetto a quello che il Giudice Delegato ritiene effettivamente dovuto e non anche nel caso contrario, con riqualificazione della domanda e riconoscimento di un grado più alto rispetto a quello richiesto. (Laura Trovò - Riproduzione riservata)
Le prestazioni derivanti da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa non possono certamente rientrare nella previsione di cui all'art.2751 bis n.2 c.c., essendo le stesse comprese nel disposto dell'art 2751 bis n. 1 c.c. (Anna Serafini - Riproduzione riservata).
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