Trib. di Milano - Pagamento non autorizzato di crediti concorsuali e inammissibilità della domanda di concordato preventivo.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 18/04/2013 - 09:25
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Data di riferimento:
28/02/2013
Tribunale Milano, 28 febbraio 2013 - Pres. Macchia - Est. Lupo.
Concordato preventivo - Pagamento non autorizzato di crediti concorsuali - Inammissibilità della proposta - Esclusione - Atto di frode - Esclusione - Condizioni.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, comma 7, e 167 L.F., sussiste il divieto di pagamento di crediti anteriori tra l'iscrizione del ricorso per concordato preventivo e l'omologa del medesimo, violazione che comporta la inammissibilità della domanda. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]