Corte di Cassazione - Concordato preventivo e posizione dei soci illimitatamente responsabili.

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Data di riferimento: 
03/12/2012

Cassazione civile, sez. I, 3 dicembre 2012, n. 21602 - Pres. Carnevale, Rel. Di Amato.

Concordato preventivo - Società di persone - Estensione della procedura - Soci illimitatamente responsabili - Non opera.

Concordato preventivo - Società di persone - Socio illimitatamente responsabile - Giudizio di omologazione - Sentenza di rigetto - Appello ex art. 18 L. Fall.

La procedura di concordato preventivo, alla quale sia stata ammessa una società di persone, non comporta l'estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili, in quanto l'art. 184, comma 2, L. Fall., disponendo l'efficacia del concordato della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, si limita ad estendere ad essi l'efficacia remissoria del concordato in relazione ai debiti sociali, nel senso che il pagamento della percentuale concordataria libera anche i soci illimitatamente responsabili. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]