Tribunale di Milano - Attivazione della procedura di mobilità nel concordato preventivo e autorizzazione ex art. 161, co.7 l.f.

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Data di riferimento: 
22/11/2012

Tribunale Milano, 23 novembre 2012 - Pres. Ciampi - Est. D'Aquino.

Concordato preventivo con riserva - Atti di straordinaria e di ordinaria amministrazione - Distinzione.

Concordato preventivo con riserva - Atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione - Attivazione della procedura di mobilità dei dipendenti - Atto di ordinaria amministrazione.

Gli atti urgenti di straordinaria amministrazione che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 161 l.f., l'imprenditore che abbia presentato domanda di concordato preventivo con riserva può compiere previa autorizzazione del tribunale, sono quelli che incidono sul patrimonio dell'impresa in concordato, mentre sono di ordinaria amministrazione quelli che hanno su detto patrimonio un impatto neutro. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non necessita di autorizzazione ai sensi del settimo comma dell'articolo 161 l.f., e non può, pertanto, considerarsi atto urgente di straordinaria amministrazione, l'attivazione della procedura di mobilità dei dipendenti dell'impresa in concordato preventivo; detta scelta non comporta, infatti, ulteriori costi prededucibili (se non quelli professionali necessari per l'attivazione della procedura), e consente di ottenere un alleggerimento dei costi fissi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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