Tribunale di Udine - revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Anche a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 169/07 rispetto alla legge 80/2005, il controllo del Tribunale, pur non essendo un controllo di merito e/o di meritevolezza, non é comunque più limitato entro i limiti della verifica della "completezza e regolarità della documentazione" prodotta, come prima disposto dall'art. 163 l.f. I° co., ma é esteso alla verifica della sussistenza dei "presupposti" di cui agli artt. 160, comma primo e secondo e 161 l.f., come disposto dal novellato art. 162 l.f. (applicabile alle domande di concordato proposte dopo l'1/1/08).
Al Tribunale spetta oltre che un controllo di stretta legittimità, anche un controllo in ordine al presupposto di ammissibilità della "fattibilità" del piano di concordato proposto, inteso come concreta idoneità della proposta concordataria a realizzare le varie ipotesi dell'art. 160 l.f. attraverso strumenti astrattamente idonei e giuridicamente leciti.
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Tribunale Udine 19.11.2008..pdf | 2.77 MB |