Tribunale di Padova - Prededuzione del credito del professionista funzionale al deposito della domanda di concordato.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
11/02/2013

Tribunale Padova, 11 febbraio 2013 - Pres. Caterina Santinello - Est. Maria Antonia Maiolino.

Diritto fallimentare - Concordato preventivo - Prededucibilità dei professionisti presentatori della domanda di concordato - Inammissibilità.

Non appare ammissibile la prededuzione ex art. 111, comma 2, legge fallimentare, dei crediti dei professionisti funzionali al deposito della domanda di concordato ed indicati nella relativa proposta; detti crediti (nel caso di specie il credito dell'advisor, del legale, dell'attestatore e del perito immobiliare di parte) non sembrano, infatti, rientrare in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 182 quater L.F., nel testo attualmente vigente, in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, là ove la prededuzione prevista dall'art. 111, comma 2, L.F. attiene alla disciplina applicabile nell'ambito del procedimento fallimentare. (Filippo Lo Presti) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Filippo Lo Presti   (Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Padova 11 febbraio 2013.pdf116.99 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: