Trib. Padova Interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e privilegio ex art.. 9 d.lgs 123/1998.
Tribunale Padova, 23 luglio 2012 - - Est. Maria Antonia Maiolino.
Privilegi - Interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive - privilegio di cui all'art. 9 d.lgs 123/1998 - Prestazione di garanzia - Sussistenza.
Privilegi - Interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive - privilegio di cui all'art. 9 d.lgs 123/1998 - Prestazione di garanzia - Presupposti.
Per quanto attiene il riconoscimento del privilegio speciale di cui all'art. 9 d.lgs 123/1998, si osserva che, una volta disciplinata la materia del sostegno pubblico alle imprese, in modo da garantire il rimborso al soggetto erogante il credito attraverso il meccanismo della soddisfazione privilegiata (con una speciale forma di privilegio speciale che ha prevalenza su tutti gli altri titoli di preferenza con sola esclusione delle spese di giustizia e dei crediti di cui all'art. 2751 bis c.c. ed a condizione che la "erogazione di cui si sollecita la restituzione sia stata effettuata ai sensi del presente decreto legislativo": Cass. n. 3335/2012), è coerente garantire il beneficio descritto a tutte le forme di finanziamento, sia che vengano come ipotesi di finanziamento diretto sia che giungano come forme di erogazione di garanzia a favore delle imprese beneficiarie, fattispecie, questa, dalla stessa norma speciale descritta come una delle modalità di sostegno pubblico alle imprese. Pertanto, posto che lo stesso d.lgs n. 123/1998 ipotizza tra le forme di sostegno pubblico cui è associato il privilegio speciale di cui all'art. 9 la prestazione di una garanzia oltre che l'erogazione diretta di una somma di denaro, non pare congruo negare nella prima ipotesi il titolo di prelazione garantito invece nella seconda; tanto più che il citato art. 9 non autorizza alcuna differenza di trattamento tra erogazione di somme e prestazione di garanzia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In tema di riconoscimento del privilegio speciale di cui all'art. 9 d.lgs 123/1998, va rilevato che la tipizzazione del procedimento di erogazione del credito per sostegno alle imprese assume peculiare rilievo in quanto il privilegio in questione non è garantito ad ogni credito restitutorio avanzato dall'ente erogante o dal garante, ma nelle sole ipotesi di cui all'art. 9, comma 4, ovvero per i casi di restituzioni conseguenti alla revoca "di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'adempimento riscontrato". Da ciò consegue che, per il riconoscimento del privilegio in esame, è necessario dare dimostrazione del presupposto sopra riferito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
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