Corte di Cassazione - Concordato preventivo e controllo di legittimita' del giudice sul giudizio di fattibilita' della proposta.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 23 gennaio 2013 n. 1521 - Presidente R. Preden - relatore C. Piccininni
Concordato preventivo - Controllo di legittimita' del giudice sul giudizio di fattibilita' della proposta di concordato - Ammissibilita' - Contenuto.
Fallimento – Istruttoria prefallimentare - Legittimazione del creditore istante - Esistenza del credito - Valutazione incidentale - Sufficienza.
Non è possibile stabilire con una previsione generale ed astratta i margini di intervento del giudice in ordine alla fattibilità del concordato, dovendosi a tal fine tener conto delle concrete modalità proposte dal creditore per la composizione della propria esposizione debitoria. Con specifico riferimento al concordato con cessione dei beni il controllo va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia infine valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura rappresentata precipuamente dal superamento dello stato di crisi dell'imprenditore. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
Mentre rientra nell'ambito del controllo sul giudizio di fattibilità esercitabile dal giudice una delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano, così come analogamente deve dirsi per quanto concerne la coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate, ovvero l'impossibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta di concordato, ovvero la rilevazione del dato, se emergente "prima facie", da cui poter desumere l'inidoneità della proposta a soddisfare in qualche misura i crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti, non rientra nell'ambito del controllo sul giudizio di fattibilità esercitabile dal giudice un sindacato sull'aspetto pratico - economico della proposta e quindi sulla correttezza della indicazione della misura di soddisfacimento percentuale offerta dal debitore ai creditori. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
Lo sbilanciamento in favore dell'elemento negoziale del nuovo procedimento di concordato, rispetto a quello risultante dalla precedente normativa, determina necessariamente una diversa perimetrazione dei poteri di intervento del giudice che, deputato a garantire il rispetto della legalità nello svolgimento della procedura, deve certamente esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo concernente la congruità e la logicità della motivazione, anche sotto il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio. Non può, invece, il giudice esercitare un controllo sulla prognosi di realizzabilità dell'attivo nei termini indicati dall'imprenditore, esulando detta prognosi dalla causa del concordato ed essendo la stessa rimessa alla valutazione dei creditori quali diretti interessati, una volta assicurata la corretta trasmissione dei dati ed acquisite le indicazioni del commissario giudiziale nell'esercizio delle funzioni di controllo e di consulenza da lui svolte nella veste di ausiliario del giudice. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
Agli eventuali difetti di informazione circa le condizioni di fattibilità del piano consegue il rigetto della domanda. Tuttavia, ove espresso da parte dei creditori un giudizio positivo in ordine alla fattibilità del piano e mutate le condizioni rappresentate rispetto alle previsioni originarie per eventi non riconducibili a dolose o colpose omissioni del debitore, soccorre l'intervenuta modifica dell'art. 179 l.f., che impone al commissario giudiziale la comunicazione del relativo avviso ai creditori, ai fini di una loro eventuale costituzione nel giudizio di omologa per l'eventuale modifica del voto precedentemente espresso. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
In sede di istruttoria prefallimentare, l'art. 6 legge fall. stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, circostanza che non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di accertare la legittimazione dell'istante. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).
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