Tribunale di Monza - Scioglimento e sospensione dei contratti in corso di esecuzione, concordato in bianco.

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Data di riferimento: 
16/01/2013

Tribunale Monza, 16 gennaio 2013 - Pres. Alida Paluchowski - Est. Caterina Giovanetti.

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Scioglimento e sospensione - Domanda di concordato "in bianco" - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Rapporti pendenti - Regola generale della prosecuzione.

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Scioglimento e sospensione - Disclosure circa il tipo di concordato proposto - Necessità - Altri necessari elementi di giudizio.

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Scioglimento e sospensione - Contratto di mutuo - Natura di contratto pendente - Esclusione.

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Domanda di concordato "in bianco" - Scioglimento e sospensione - Opportunità di disporre lo scioglimento solo a fronte del deposito della domanda di concordato completa della dettagliata descrizione di ciascun contratto.

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Scioglimento di contratti di swap e di anticipazione bancaria - Ammissibilità.

Lo scioglimento e la sospensione dei contratti in corso di esecuzione può essere richiesta dal debitore anche in caso di deposito di domanda di concordato cd. "in bianco" ai sensi dell'articolo 161, comma 6, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La regolamentazione dei rapporti pendenti nel concordato preventivo è governata dalla regola generale della loro prosecuzione, in conformità all'orientamento maggioritario di inapplicabilità dell'art. 72, legge fall. al concordato preventivo formatosi per colmare la lacuna normativa lasciata dal legislatore ante riforma. (Filippo Canepa e Maurizio Zonca) (riproduzione riservata)

La richiesta di scioglimento o sospensione dei contratti in corso di esecuzione contenuta nella domanda di concordato in "bianco" deve essere accompagnata da una disclosure circa il tipo di concordato proposto (se il liquidatorio o in continuità), al fine di consentire al tribunale il vaglio della sussistenza dei presupposti per lo scioglimento o la sospensione, i quali comportano benefici per il debitore e sacrifici per la controparte contrattuale. In considerazione di ciò, il tribunale dovrà operare una attenta valutazione della effettiva opportunità per la procedura di evitare la prosecuzione dei contratti, valutazione che non può essere effettuata in assenza di elementi quali la tipologia di concordato che il debitore intende perseguire, l'esposizione della situazione economica aggiornata, l'incidenza della prosecuzione dei contratti sul passivo concordatario, l'inutilità dei beni e servizi oggetto di tali contratti per l'eventuale prosecuzione dell'attività di impresa in caso di presentazione di domanda di concordato in continuità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il contratto di mutuo stipulato ed adempiuto dalla mutuante prima del deposito della domanda di concordato preventivo non può qualificarsi come rapporto pendente, poiché l'obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario si configura come debito disciplinato dall'articolo 55, legge fall. in forza del richiamo contenuto nell'articolo 169, legge fall. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel caso di domanda di concordato "in bianco", la sospensione dei contratti in corso di esecuzione prevista dall'articolo 169 bis, legge fallimentare costituisce un valido contemperamento degli interessi della debitrice e della controparte contrattuale, per cui appare opportuno disporre lo scioglimento di detti contratti solo dopo che sia stata depositata la domanda di concordato completa e accompagnata dalla dettagliata situazione di ciascun contratto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora venga proposta domanda di concordato "in bianco", il tribunale, ove richiesto ai sensi dell'articolo 169 bis, legge fallimentare, può disporre la sospensione dei contratti di swap stipulati con istituti bancari nonché dei contratti di anticipazione bancaria, questi ultimi allo scopo di evitare che gli istituti di credito possono opporre in compensazione i crediti maturati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Filippo Canepa e Maurizio Zonca

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]