Tribunale di Napoli - Modifica della proposta e attivazione del procedimento di revoca ex art. 173 l.f
Tribunale Napoli, 04 dicembre 2012 - Pres. Di Nosse - Est. De Matteis.
Concordato preventivo - Attestazione della veridicità dei dati aziendali - Verifica puntuale ed analitica dei dati aziendali e delle scritture contabili - Necessità - Revoca del concordato ex articolo 173 l.f..
Concordato preventivo - Modifica della proposta prima dell'inizio delle operazioni di voto - Ammissibilità - Attivazione del procedimento di revoca ex art. 173 l.fall. - Modifica della proposta - Esclusione.
Concordato preventivo - Relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità della proposta - Integrazione prima dell'avvio del subprocedimento di revoca ex art. 173 l.fall. - Ammissibilità.
Concordato preventivo - Subprocedimento di revoca ex art. 173 l.fall. - Fatti "accertati" dal commissario - Operazioni annotate nelle scritture contabili ma non rappresentate dal proponente della domanda di concordato.
Concordato preventivo - Revoca ex art. 173 l.fall. - Atti in frode - Indebiti prelievi dalle casse sociali - Specifica indicazione dell'ammontare complessivo, delle date, dell'autore e dei motivi dei singoli rilievi - Necessità.
Domanda di concordato preventivo - Omessa indicazione dei beni nella disponibilità dei soci illimitatamente responsabili ex art. 161, comma 2, lett. d), l.fall. - Impossibilità per i creditori di esprimere un voto pienamente informato sulla proposta.
Concordato preventivo - Abnorme o eccessiva sottovalutazione dei cespiti offerti ai creditori - Violazione del presupposto della veridicità dei dati aziendali - Violazione degli obblighi di informazione dei creditori - Atti di frode - Fraudolento occultamento di valori patrimoniali attivi.
Tra le condizioni di ammissibilità rilevanti ex artt. 162 e 173 l.fall. rientra la relazione del professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali. Conseguentemente, il tribunale può e deve dichiarare inammissibile la proposta di concordato preventivo a corredo della quale sia stata presentata una relazione che, pur contenendo la formale attestazione della veridicità dei dati aziendali, debba considerarsi sostanzialmente incompleta e per questo inattendibile. Ciò verifica, tra le altre ipotesi, quando il professionista che redige la relazione che accompagna la domanda di concordato preventivo non abbia svolto una verifica puntuale ed analitica dei dati aziendali e delle scritture contabili. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)
Prima dell'inizio delle operazioni di voto la proposta concordataria può essere modificata sempre che non sia stato in precedenza attivato il procedimento di revoca ex art. 173 l.fall. Una volta attivato il procedimento ex art. 173 l.fall. la procedura di concordato entra, infatti, in una fase di "limbo" durante la quale non possono essere invocate le norme che quella procedura caratterizzano. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)
La relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità della proposta può essere integrata prima dell'avvio del subprocedimento di revoca ex art. 173 l.fall.. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)
Per fatti "accertati" dal commissario, ossia non resi "noti" dal proponente, si intendono anche quelle operazioni (quali pagamenti preferenziali o atti di distrazione a favore di terzi) che, pur risultando annotate nelle scritture contabili, non sono state rappresentate nella domanda dal proponente. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)
Rientrano nella nozione di atti in frode gli indebiti prelievi dalle casse sociali quand'anche evidenziati nel ricorso, nel piano, nella proposta e nella relazione di fattibilità. Per sfuggire alla revoca del concordato ex art. 173 l.fall. non è sufficiente, infatti, che il debitore si limiti ad indicare nella predetta documentazione il quantum complessivo dei prelievi, essendo viceversa necessario indicare quando sono avvenuti i singoli prelievi, ad opera di chi e per quali motivi. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)
L'omessa indicazione nella domanda dei beni nella disponibilità dei soci illimitatamente responsabili - in dispregio della prescrizione contenuta nell'art. 161, comma 2, lett. d), l.fall. - non consente ai creditori di esprimere un voto pienamente informato sulla proposta concordataria tenendo per di più in considerazione, nell'ipotesi alternativa di fallimento, il maggior attivo acquisibile alla procedura costituito dall'intero patrimonio dei soci illimitatamente responsabili a cui si estende ex art. 147 l.fall. la declaratoria di fallimento. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)
L'abnorme e comunque palesemente eccessiva sottovalutazione dei cespiti offerti ai creditori, pur considerata una soglia di normale tollerabilità legata ad ineliminabili soggettività dell'attività di stima, inficia il presupposto della veridicità dei dati aziendali integrando, da un lato, la violazione di obblighi di informazione veridica del ceto creditorio e, dall'altro, la tipizzazione della fattispecie residuale e generica degli "altri atti di frode" se non quella tipica di fraudolento occultamento di valori patrimoniali attivi. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
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