Tribunale di Verona - Scioglimento e sospensione dei contratti pendenti e applicazione al concordato con riserva .
Tribunale Verona, 31 ottobre 2012 - Pres. Platania - Est. Fontana.
Concordato preventivo - Scioglimento e sospensione dei contratti pendenti - Applicazione al concordato con riserva - Esclusione.
La disciplina di cui all'art. 169 bis legge fall., la quale consente al proponente il concordato di richiedere l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso, è applicabile unicamente nell'ambito del ricorso per concordato di cui al primo comma dell'art. 161 legge fall. e non nel caso in cui venga presentata domanda di concordato con riserva di presentazione del piano e della documentazione di cui al sesto comma della stesa norma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione degli Avv.ti Filippo Canepa e Maurizio Zonca
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
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Tribunale di Verona 31 ottobre 2012.pdf | 105.32 KB |