Tribunale di Vicenza - Pagamento integrale dell'Iva nel concordato preventivo anche in presenza di transazione fiscale.

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Data di riferimento: 
27/12/2012

Tribunale Vicenza, 27 dicembre 2012 - Pres. Colasanto - Est. Limitone.

Fallimento - Concordato preventivo - Debito per IVA - Obbligo di pagamento integrale - Sussistenza - Ordine pubblico economico internazionale - Transazione fiscale - Irrilevanza.

Il debito per IVA va sempre pagato per intero nel concordato preventivo, a prescindere dalla presenza o meno di una transazione fiscale, atteso che la norma che lo prevede va considerata inderogabile e di ordine pubblico economico internazionale, come confermato dalla recentissima disciplina della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]