Corte di Cassazione – Istanza di fallimento del P.M. e avviso di convocazione da notificare al liquidatore residente all’estero.
Cassazione civile, Sez. I, 04 dicembre 2012 n. 21681 - Dott. Fioretti, Presidente - Dott. Di Amato Relatore.
Istanza di fallimento del Pubblico Ministero - Avviso di convocazione del debitore - Notifica ricorso e fissazione dell'udienza - Liquidatore - Visura Camera di Commercio - Residenza all'estero - Permesso di soggiorno inesistente - Codice fiscale inesistente - Assenza di domicilio in Italia - Rito irreperibili - Art. 143 c.p.c. - Art. 145 c.p.c. - Chiusura procedura concorsuale - Interesse alla revoca del fallimento.
Quando dalla visura della Camera di Commercio emerga la residenza, seppur all'estero, del liquidatore, l'inesistenza del permesso di soggiorno e del codice fiscale indicati da quest'ultimo, l'assenza di domicilio nello stato italiano nonché l'esistenza di eventuali indagini negative presso l'anagrafe tributaria, presso la Questura e presso l'anagrafe, sebbene possano legittimare il sospetto di una scelta del liquidatore diretta a rendere più difficoltose eventuali notificazioni ed anche forse il sospetto della irreperibilità dello stesso, non consentono comunque di dedurre con certezza la non veridicità della residenza risultante dalla visura camerale. In tal caso, pertanto, prima di procedere con il rito degli irreperibili, è necessario almeno un infruttuoso tentativo di notifica a norma dell'art. 142 c.p.c.. (Anna Serafini - Produzione riservata)
Può ritenersi sussistente il pregiudizio per la società il cui fallimento si sia chiuso per la mancata proposizione di domande di ammissione al passivo o per il pagamento dei creditori e delle spese di procedura, che pertanto - poiché il curatore non deve chiederne la cancellazione dal registro delle imprese - ben può proseguire la propria attività e risentire, per effetto della dichiarazione di fallimento, di una lesione del diritto alla reputazione commerciale. L'interesse ad impugnare la dichiarazione di fallimento va, pertanto, affermata in relazione all'utilità giuridica dì una eventuale rimozione della stessa dichiarazione. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)
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Corte di Cassazione, Sez. I, 04 dicembre 2012 n. 21681.pdf | 23.1 KB |