Trib. Pinerolo - Atti di straordinaria amministrazione non autorizzati e inammissibilità della domanda di concordato con riserva

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Data di riferimento: 
09/01/2013

Tribunale Pinerolo, 09 gennaio 2013 - Pres. Rosanna Musa - Est. Canavero.

Concordato preventivo con riserva - Compimento di atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del tribunale - Inammissibilità della domanda - Definizione di atti di straordinaria amministrazione - Contratto di comodato di immobile - Riattivazione dell'attività di società in liquidazione - Assunzione di personale dipendente.

La domanda di concordato preventivo con riserva deve essere dichiarata inammissibile non solo quando siano stati violati gli obblighi informativi periodici disposti dal collegio, ma anche quando siano stati compiuti atti di straordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del tribunale. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto fossero da ritenersi atti di straordinaria amministrazione il contratto di comodato di un immobile, la ripresa dell'attività produttiva di una società in liquidazione non solo allo scopo di evadere gli ordini già acquisiti ma anche per "soddisfare le esigenze dello spaccio aziendale"; allo stesso modo è stato ritenuto atto di straordinaria amministrazione l'atto di assunzione a tempo determinato di personale dipendente al fine di garantire il funzionamento dello spaccio aziendale). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Massimiliano Elia

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]