Corte di Cassazione – Fallimento del promotore finanziario.

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Data di riferimento: 
18/12/2012

Cassazione civile, Sez. VI, sottosezione I, 18 dicembre 2012 n. 23384 - Dott. Vitrone, Presidente - Dott. Didone, Relatore.

Intermediatore e promotore finanziario - Attività d'impresa - Possesso requisiti di fallibilità - Effettiva cessazione dell'attività d'impresa - Onere probatorio - Mandato - Attività ausiliarie ex art. 2195 n. 5 c.c.

Ai sensi della L. Fall., art. 10, comma 2, anche per gli imprenditori mai iscritti nel registro delle imprese sussiste la possibilità di dimostrare la data di conoscenza da parte dei terzi dell'effettiva cessazione dell'attività, restando pur sempre necessario, in difetto di forme di pubblicità legale, da un lato, contemperare l'affidamento dei terzi con la necessità di attribuire stabilità ai rapporti giuridici, dall'altro, evitare di lasciare sine die aperta la possibilità di dichiarazione di fallimento di una impresa in realtà cessata. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

È irrilevante, ai fini della configurabilità dell'esercizio di un'impresa da parte del promotore finanziario, che quest'ultimo agisca sulla base di un mandato con rappresentanza o senza rappresentanza. Il promotore finanziario è stato infatti definito dal legislatore come colui che esercita professionalmente, in qualità di dipendente, agente o mandatario, l'attività di offerta fuori sede di servizi finanziari; affinché assuma la qualità di imprenditore, sarà pertanto sufficiente che il promotore svolga tale attività, a proprio rischio, con propria ed autonoma organizzazione di mezzi, rientrando, in tal modo, la stessa tra le attività ausiliarie previste dall'art. 2195 c.c., n. 5, e costituendo, dunque, impresa commerciale; tutti gli altri elementi che caratterizzano l'attività di impresa sono infatti, per definizione, già presenti nell'attività esercitata dal promotore finanziario. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]