Corte di Cassazione – Sospensione feriale dei termini: insinuazioni al passivo e udienza di verifica

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Data di riferimento: 
24/07/2012

Cassazione civile, Sez. I, 24 luglio 2012 n. 12960 - Dott. Plenteda Presidente - Dott. Cristiano Relatore

Fallimento - Termini - Domande di ammissione al passivo - Esame stato passivo - Adunanza di verifica - Sospensione feriale - Termini processuali - Tassatività art. 92 R.D. n.12/1941 - Insinuazioni tardive - Art. 93 l.fall. - Decadenza - Art. 94 l.fall. - Natura giurisdizionale e decisoria del procedimento di accertamento del passivo - Differimento udienza - Diritto di difesa dell'istante - Art. 118, n.1, l.fall.

Tanto il termine per il deposito delle domande di insinuazione al passivo, quanto il termine con il quale il tribunale fissa la data per l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo, sono soggetti al periodo di sospensione feriale, sfuggendo al disposto di cui al tassativo art. 92 R.D. n.12/1941 e trovando indiretta conferma nell'art. 36 bis l.f.; non può dubitarsi neppure della loro natura di termini processuali. E' evidente, pertanto, che laddove il Tribunale, che ha dichiarato il fallimento, fissi l'udienza per l'esame dello stato passivo senza tener conto che i termini di cui all'art. 16, comma 1, nn. 4) e 5), ossia rispettivamente quello adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo e quello per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, sono soggetti a sospensione feriale, l'applicazione della regola solo al secondo dei due termini potrebbe comportare un grave pregiudizio del diritto di azione dei creditori, impedendo loro di usufruire di un tempo adeguato ad approntare le domande ed a reperire la necessaria documentazione probatoria, per cui anche l'udienza dovrà intendersi automaticamente differita per un numero di giorni corrispondente a quelli di sospensione feriale intercorsi fra la dichiarazione di fallimento e la data dell'adunanza; ove, invero, tale udienza si sia già tenuta, la verifica in fatto della tempestività delle domande di ammissione presentate, ai fini della delibazione in ordine alla ricorrenza dell'ipotesi di chiusura di cui alla L. Fall., art. 118, n. 1, andrà comunque compiuta dal giudice del merito avuto riguardo al termine prorogato. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

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