Tribunale di Terni – Prededucibilità del credito per spese legali sostenute dal creditore istante il fallimento.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 23/11/2012 - 08:06
Versione stampabile
Data di riferimento:
22/03/2012
Tribunale di Terni, 22 marzo 2012 - dott. Vella, Relatore
Il credito per le spese legali sostenute dal creditore istante nel procedimento per la dichiarazione di fallimento è funzionale alla procedura, di conseguenza esso va ammesso al passivo fallimentare in prededuzione con collocazione chirografaria, non potendosi riconoscere né privilegi speciali ex artt. 2755 e 2770 c.c. né il privilegio generale ex art. 2751 bis n.2 c.c.
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista ""Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" - IPSOA - MILANO n. 10/2012 con nota di Federica Comisso - Riproduzione riservata)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
Allegato | Dimensione |
---|---|
Tribunale di Terni, 22 marzo 2012.pdf | 429.01 KB |
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: