Tribunale di Pistoia - Concordato preventivo con riserva ed inapplicabilità dell'art. 169 bis l.f.
Tribunale Pistoia, 30 ottobre 2012 - - Pres., est. D'Amora.
Concordato preventivo con riserva - Contratti in corso di esecuzione - Scioglimento - Esclusione - Sospensione per il periodo massimo di 60 giorni - Inammissibilità.
Lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione, previsto dall'articolo 169 bis, legge fallimentare, non può essere disposto nell'ipotesi di ricorso per concordato preventivo con riserva di cui dal sesto comma dell'articolo 161. In detta ipotesi, potrà tuttavia essere concessa la sospensione di detti contratti per il periodo massimo di 60 giorni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Antonio Pezzano
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
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