Tribunale di Latina - Concordato preventivo - Potere del tribunale di controllo anche in assenza di opposizioni.
Tribunale Latina, 18 ottobre 2012 - Pres. Cerasoli - Est. Amatore.
Concordato preventivo - Interessi pubblicistici alla risoluzione corretta ed ordinata dell'insolvenza - Sussistenza - Potere interdittivo del tribunale sulla fattibilità giuridica ed economica del piano - Sussistenza in fase di ammissione al concordato - Finalità di consentire il voto ai creditori alle sole soluzioni contrattuali dotate di plausibilità giuridica ed economica.
Concordato preventivo - Natura prodromica, rispetto al giudizio riservato ai creditori, del potere del tribunale di controllo sulla fattibilità giuridica ed economica del piano.
Concordato preventivo - Potere del tribunale di controllo sulla fattibilità giuridica ed economica del piano - Giudizio di omologazione - Assenza di opposizioni - Sussistenza.
Concordato preventivo - Giudizio di fattibilità del piano riservato al professionista attestatore ed all'approvazione dei creditori - Rischio di manovre fraudolente o truffaldine.
Se è vero che nella regolazione dell'insolvenza e della crisi d'impresa intervengono, unitamente agli interessi privatistici dei creditori, anche rilevanti interessi pubblicistici dello Stato alla risoluzione corretta ed ordinata dell'insolvenza, anche attraverso il ricorso a soluzioni negoziali rimesse all'autonomia privata del debitore e dei creditori, allora è necessario riconoscere al tribunale, già in sede di giudizio di ammissione al concordato, un potere interdittivo in ordine alla verifica di fattibilità giuridica ed economica del piano, così da fare in modo che siano sottoposte alla volontà negoziale dei creditori solo quelle soluzioni contrattuali dell'insolvenza e della crisi di impresa che siano dotate di plausibilità giuridica ed economica e tali da consentire ai creditori una corretta valutazione della convenienza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il potere del tribunale di controllo sulla fattibilità giuridica ed economica del piano di concordato preventivo è prodromico rispetto al giudizio di convenienza riservato ai creditori, i quali vengono così posti in condizione di esprimere un consenso informato sui citati aspetti di fattibilità del piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il potere di controllo della fattibilità giuridica ed economica del piano deve essere riconosciuto al tribunale non solo nella fase di ammissione alla procedura di concordato preventivo ma anche in quella di omologa ed anche in assenza di opposizioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La soluzione interpretativa che, nel concordato preventivo, vorrebbe demandare il giudizio sulla fattibilità del piano esclusivamente al professionista attestatore ed all'approvazione dei creditori comporta il rischio che la maggioranza del ceto creditorio avalli manovre fraudolente o truffaldine dell'imprenditore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
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