Corte di Cassazione - Dovere del tribunale fallimentare di segnalare al pubblico ministero l'insolvenza dell'imprenditore.
Cassazione civile, sez. I , 14 giugno 2012, n. 9781 - Pres. Fioretti - Est. Didone.
Dichiarazione di fallimento - Natura di procedimento civile - Dovere del tribunale fallimentare di segnalare al pubblico ministero l'insolvenza dell'imprenditore.
Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Trasmissione al pubblico ministero della notizia decoctionis - Natura decisoria dell'atto - Esclusione - Interesse pubblico alla eliminazione dei focolai di insolvenza - Valutazione estemporanea del tribunale fallimentare - Pregiudizio della valutazione decisoria - Esclusione.
Il tribunale fallimentare che abbia rilevato l'insolvenza nel corso di un procedimento per dichiarazione di fallimento ex articolo 15, legge fallimentare - anche se definito per desistenza del creditore istante - deve essere considerato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, legge fallimentare, giudice civile e, come tale, ove rilevi l'insolvenza dell'imprenditore, deve farne segnalazione al pubblico ministero. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La trasmissione al pubblico ministero delle notizia decoctionis emersa nel corso del procedimento per dichiarazione di fallimento non è un atto avente contenuto decisorio, neppure come precipitato di una cognizione di tipo sommario e non incide né direttamente, né indirettamente sui diritti di alcuno, mentre il giudice che a ciò provvede non fa altro che esercitare il potere-dovere di denuncia di fatti che prima facie gli appaiono potenzialmente lesivi dell'interesse pubblico ad eliminare dal sistema economico i focolai di insolvenza. La segnalazione della notizia decoctionis in questione è, quindi, un atto "neutro", privo di specifica valenza procedimentale o decisoria, il cui impulso riposa su una valutazione estemporanea, che non vincola nessuno, e la valutazione decisoria del tribunale non è tecnicamente pregiudicata dall'avvenuta segnalazione, perché il tribunale, all'esito dell'istruttoria prefallimentare, può rigettare con decreto la richiesta del pubblico ministero. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
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