Tribunale di Mantova - Esdebitazione del socio illimitatamente responsabile e soddisfazione almeno parziale dei creditori.

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Data di riferimento: 
12/07/2012

Tribunale Mantova, 12 luglio 2012 - Pres. Gibelli - Est. Laura De Simone.

Esdebitazione - Socio illimitatamente responsabile - Soddisfazione dei creditori particolari del socio - Mancata soddisfazione dei creditori sociali - Esclusione del beneficio.

Esdebitazione - Definizione di creditori concorsuali di cui all'articolo 142 l.f. - Esdebitazione del socio illimitatamente responsabile - Soddisfazione almeno parziale dei creditori sociali - Necessità.

Non può essere concesso il beneficio dell'esdebitazione al socio illimitatamente responsabile di una società di persone quando nessun creditore sociale viene soddisfatto, a prescindere dal soddisfo, in tutto o in parte, dei creditori particolari del socio a seguito della liquidazione delle attività del medesimo. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)

Nel fallimento del socio di società di persone, i creditori concorsuali, a cui si riferisce il II comma dell'art. 142 l.f., sono i creditori della società, posto che il fallimento del socio è solo una conseguenza del fallimento dell'ente e il beneficio dell'esdebitazione può concedersi unicamente a fronte del pagamento almeno in parte di quei debiti che del fallimento sono stati la causa, senza che assuma significatività il soddisfo, in tutto o in parte, dei creditori particolari del socio. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: