Corte di Cassazione – Mancato deposito della situazione patrimoniale, economica, finanziaria e prova della non fallibilità.

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Data di riferimento: 
31/05/2012

Reclamo art. 18

Cassazione civile, Sez. I, 31 maggio 2012 n. 8769 - Dott. Plenteda Presidente - Dott. De Chiara Relatore

Reclamo ex. art. 18 - Prova della non fallibilità - Art. 15 l.f. - Deposito bilancio - Informalità della procedura di reclamo

In tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, legge fall., come sostituito dal d.lg. n. 169 del 2007, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge fall., sostituito dal d.lg. n. 169 cit. (La S.C., nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, ne ha statuito l'erroneità ove essa aveva omesso di dare rilevanza alla citata omissione, in quanto i predetti limiti dimensionali vanno desunti innanzitutto dalle produzioni documentali gravanti ex lege a carico del debitore). (Massima ufficiale)

L'indicazione, nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti, prevista dall'art. 18, comma 2, n. 4, legge fall., non è richiesta a pena di inammissibilità di successive produzioni, sulla base di una interpretazione non rigoristica suggerita dalla natura informale del procedimento di reclamo. (Massima ufficiale)

(Provvedimento segnalato dall'avv. Anna Serafini).

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]