Corte di Cassazione – Applicazione dell’art. 173 l.f. e divieto di dichiarare d’ufficio il fallimento.
Cassazione civile, Sez. I, 10 aprile 2012 n. 5657 - Dott. Fioretti Presidente - Dott. Cultrera Relatore
Concordato preventivo - Atti fraudolenti dell'istante - Parere negativo commissario - Risoluzione concordato - Dichiarazione di fallimento - Abrogata l'iniziativa d'ufficio del tribunale - Terzietà del giudice fallimentare
La dichiarazione di fallimento su iniziativa officiosa del tribunale deve ritenersi abrogata anche per l'ipotesi prevista dall'art. 173 legge fall., nel testo riformato dal d.lg. n. 5 del 2006 (cd. regime intermedio) ovvero nell'ipotesi di dolosa e fraudolenta dissimulazione dell'attivo e del passivo da parte del debitore ammesso al concordato preventivo, poiché la successiva abrogazione espressa introdotta dal decreto correttivo n. 169 del 2007 (che all'art. 173, comma 2, subordina la declaratoria di fallimento all'istanza del creditore o alla richiesta del P.M.) ha valore esplicativo di un sistema, che, già nel precedente testo, aveva espunto l'iniziativa officiosa anche nelle "ipotesi residue", rappresentando una norma immanente nel sistema riformato, improntato alla terzietà del giudice fallimentare ed alla conseguente natura antitetica a tale filosofia di tutte le iniziative officiose volte alla dichiarazione di fallimento. (Massima ufficiale)
(Provvedimento segnalato dall'avv. Anna Serafini)
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