Corte di Cassazione – Revoca del commissario liquidatore e competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 27 ottobre 2011 n. 22378 - Dott. Vittoria Presidente - Dott. Rordorf Relatore
Liquidazione coatta amministrativa - Provvedimento ministeriale - Revoca del commissario liquidatore - Regolamento preventivo di giurisdizione - Interesse legittimo - Giurisdizione del g.a.
Inapplicabilità delle disposizioni dettate per la revoca del curatore fallimentare - Inammissibilità del reclamo alla Corte d'Appello - Omesso coordinamento degli art. 199 e 37 l.f. In tema di liquidazione coatta amministrativa, il provvedimento ministeriale di revoca del commissario liquidatore, emesso nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, ha carattere amministrativo ed a fronte di esso la posizione del commissario liquidatore non ha natura di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo; ne consegue che, nonostante il richiamo portato dall'art. 199 l. fall. all'art. 37 della stessa legge (che, nella formulazione introdotta dal d.lg. 9 gennaio 2006 n. 5, ammette il reclamo alla Corte d'appello avverso il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore), la controversia relativa al menzionato provvedimento ministeriale è attratta nella giurisdizione del g.a. (Massima ufficiale)
(Provvedimento segnalato dall'avv. Anna Serafini).
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Corte di Cassazione, Sez. Unite, 27 ottobre 2011 n. 22378.pdf | 18.2 KB |