Tribunale di Roma - Concordato preventivo con cessione parziale dei beni e inammissibilità ex art. 2740 c.c..

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
25/07/2012

Tribunale Roma, 25 luglio 2012 - Pres. Monsurrò - Est. Miccio.

Concordato preventivo - Cessione parziale dei beni - Violazione del principio di cui all'articolo 2740 c.c. - Inammissibilità.

Concordato preventivo - Concordato in continuità - Conservazione di parte del patrimonio in capo alla proponente - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Attestazione della fattibilità del piano - Professionista attestatore che si avvalga dell'operato di altri soggetti - Assunzione di responsabilità - Necessità.

Concordato preventivo - Attestazione della fattibilità del piano - Indicazione di condizione futura incerta - Giudizio di verosimiglianza in ordine al suo verificarsi - Necessità.

Viola la regola di ordine pubblico posta dall'articolo 2740 c.c., secondo la quale ogni debitore risponde delle obbligazioni con tutto il suo patrimonio, la proposta di concordato che preveda una cessione soltanto parziale dei beni e ciò nonostante prospetti determinati vantaggi compensativi per i creditori. (Nel caso di specie, la proposta riguardava un concordato di gruppo ove parte del ricavato dalla cessione dei beni di una società veniva destinato al soddisfacimento dei creditori di altre società del gruppo). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Solamente nell'ambito del concordato in continuità, in un'ottica di favore verso il risanamento dell'impresa, è possibile proporre ai creditori la conservazione di parte del patrimonio in capo alla proponente e la cessione ai creditori di asset non strategici. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il professionista che allo scopo di attestare fattibilità del piano concordatario si avvalga dell'operato e delle valutazioni di altri soggetti, deve far proprie le loro conclusioni e produrre una esplicita assunzione di responsabilità in ordine al loro operato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il professionista che attesti la fattibilità del piano concordatario indicando come condizione della stessa fattibilità un evento futuro ed incerto deve comunque esprimere, con motivazione adeguata e completa e pur senza negare l'esistenza di margini di incertezza, un giudizio di verosimiglianza in ordine al fatto che quell'evento possa realmente realizzarsi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata). 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Roma 25 luglio 2012.pdf172.37 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]