Tribunale di Nola - Revoca del concordato e potere del tribunale di valutare la fattibilità del piano.

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Data di riferimento: 
23/02/2012

Tribunale Nola, 23 febbraio 2012 - Pres. Vincenza Barbalucca - Est. Savarese.

Concordato preventivo - Potere del tribunale di valutare la fattibilità del piano - Esclusione - Valutazioni di competenza del tribunale ai fini della revoca - Atti di frode con valenza decettiva - Condotte abusive in violazione del principio di buona fede - Manifesta inidoneità del piano - Sussistenza.

Nel concordato preventivo, al tribunale non compete la valutazione di convenienza della proposta e di fattibilità del piano, le quali competono, invece, esclusivamente ai creditori. Il tribunale è tuttavia garante della trasparenza della procedura e, ai fini della revoca del concordato, può valutare eventuali atti di frode con valenza decettiva, eventuali condotte di tipo abusivo tenute dal debitore in violazione del principio di buona fede ed in ogni caso la manifesta inidoneità del piano a perseguire i propri obiettivi, con la precisazione che queste valutazioni potranno dal tribunale essere effettuate anche successivamente alla fase di ammissione alla procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]