Tribunale di Mantova - Prosecuzione da parte del curatore del giudizio per revocatoria ordinaria - Modalità.

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Data di riferimento: 
05/05/2012

Tribunale Mantova, 05 maggio 2012 - - Est. Gibelli.

Revocatoria ordinaria ex articolo 2901 c.c. - Fallimento del debitore prima della sua costituzione nel giudizio promosso dal singolo creditore - Interruzione del processo - Necessità di citazione in riassunzione ad opera del curatore fallimentare con l'osservanza dei termini di cui all'articolo 163 bis c.p.c. - Insussistenza - Comparsa di costituzione volontaria del curatore ex articolo 299 c.p.c. e 66 L.F. in sostituzione dell'attore - Ritualità.

Qualora il giudizio di revocatoria ordinaria promosso dal singolo creditore si interrompa a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore prima della costituzione in giudizio di quest'ultimo, il curatore che decida di subentrare nell'azione in forza della legittimazione riconosciutagli dall'articolo 66, legge fallimentare non è tenuto a riassumere il processo notificando la riassunzione nel rispetto dei termini di cui all'articolo 163 bis c.p.c., perché può semplicemente proseguire il processo in luogo del creditore depositando la comparsa di costituzione ai sensi degli articoli 299 c.p.c. e 66, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]