Tribunale di Milano - Pagamenti nei termini d'uso, modalità e ratio della esenzione da revocatoria.
Tribunale Milano, 03 maggio 2012 - - Est. Vitiello.
Azione revocatoria - Pagamenti nei termini d'uso - Esenzione - Ratio - Tutela dell'interesse alla prosecuzione dell'attività dell'impresa dell'accipiens - Locuzione "nei termini d'uso" - Qualità e tipologia del pagamento e dato cronologico.
La ratio della causa di esenzione da revocatoria introdotta dall'art. 67, comma 3, lett. a) legge fallimentare deve essere ricondotta alla necessità di tutelare l'interesse alla prosecuzione dell'attività d'impresa dell'accipiens, garantendogli la tranquillità derivante dal consolidamento dei pagamenti ricevuti nello svolgimento dell'attività imprenditoriale e nei termini d'uso (e quindi siano tali, oggettivamente, da non far sorgere sospetto alcuno in merito alla solvibilità del debitore). (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)
Tenuto conto di detta ratio, la locuzione "nei termini d'uso", contenuta nell'art. 67 co. 3 lett. a) legge fallimentare, deve ritenersi comprensiva sia della "qualità" e tipologia del pagamento (che deve risultare eseguito con un mezzo fisiologico ed ordinario), sia del dato cronologico (cioè del tempo del pagamento). Con la conseguenza che per l'operatività della causa di esenzione in discorso è necessario che il pagamento sia stato effettuato, oltre che con mezzi ordinari, nei tempi previsti dal regolamento negoziale accettato dalle parti. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
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