Tribunale di Terni - Compenso del commissario giudiziale e disapplicazione dell'articolo 5 del D.M. n. 30/2012.

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Data di riferimento: 
16/04/2012

Tribunale Terni, 16 aprile 2012 - Pres. Lanzellotto - Est. Paola Vella.

Concordato preventivo - Commissario giudiziale - Determinazione del compenso - Articolo 5 del decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30 - Ingiustificata disparità di trattamento tra commissario giudiziale di concordato con liquidazione dei beni e concordato senza liquidazione - Disapplicazione della norma.

Le diverse modalità di determinazione del compenso del commissario giudiziale, previste dai primi 2 commi dell'articolo 5 del D.M. n. 30/2012 a seconda che si tratti o meno di concordati preventivi liquidatori, determinano una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti chiamati a svolgere le medesime attività, prevalentemente di verifica e controllo, a prescindere dal modello di piano adottato dal debitore ex articolo 160, legge fallimentare, mentre il criterio che ancora il compenso all'attivo realizzato dalla liquidazione è giustificabile piuttosto per la figura del liquidatore nominato ai sensi dell'articolo 182, come previsto dal terzo comma del citato articolo 5 del D.M. n. 30/2012 in ragione della diversa e specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Vella

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]