Trib. Rossano-Concordato preventivo.Inammissibilità della domanda che preveda la falcidia dell'Iva e dei crediti previdenziali.
Tribunale Rossano, 31 gennaio 2012 - Pres. D'Alitto - Est. Colombo.
Concordato preventivo - Transazione fiscale - Obbligatorietà - Esclusione.
Concordato preventivo - Pagamento integrale delle ritenute previdenziali operate e non versate - Necessità.
Concordato preventivo - Pagamento integrale delle ritenute previdenziali operate e non versate - Necessità.
Concordato preventivo - Omessa previsione del pagamento integrale delle ritenute previdenziali operate e non versate - Inammissibile.
Atteso che né dall'articolo 160, né dall‘articolo 182 ter l. fall., si desume la volontà legislativa di porre in dubbio il principio di indisponibilità della pretesa tributaria (certamente operante nel momento accertativo ed impositivo), né di porre una deroga della parità di trattamento dei creditori (oltre i limiti generali fatti propri dall‘articolo 2741 c.c.) pur in seno al momento prettamente satisfattivo e della riscossione, la transazione fiscale prevista dall'articolo 182 ter, l. fall. non è un procedimento obbligatorio. L'imprenditore che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 160 può formulare pertanto una proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento integrale ovvero la falcidia dei crediti tributari, anche senza seguire l'iter descritto dall'articolo 182 ter. Logico corollario è che in tale evenienza il debitore non perseguirà gli effetti del consolidamento del debito fiscale e della cessazione del contenzioso che la citata norma ricollega all'esito positivo della transazione fiscale, la quale deve perciò essere considerata come facoltativa per quel debitore che, per qualsiasi motivo, non avesse interesse a conseguire gli effetti anzidetti. (Ambrogio Colombo) (riproduzione riservata)
Premesso che la Suprema Corte si è già espressa sancendo l'obbligo dell'integrale (anche se dilazionato) pagamento dell'IVA pur al di fuori della transazione ex art. 182 ter l. fall. (cfr. Cass. n. 22932/2011 cit.), è da ritenersi che tale principio valga mutatis mutandis anche per le ritenute previdenziali. (Ambrogio Colombo) (riproduzione riservata)
Nel concordato preventivo, devono considerarsi legittime, perché consentite dall'art. 182 ter, comma 1, le clausole della proposta di concordato senza transazione che prevedono la rateazione dei crediti IVA e previdenziali; sono, invece, da reputarsi illegittime e tali da comportare l'inammissibilità della proposta quelle clausole che prevedono la falcidia di tali crediti non ammessa nemmeno nell'ambito della transazione. In tale evenienza, infatti, il piano contrasterebbe con il chiaro dettato di cui all'art. 182 ter l. fall. che esclude ab imis, finanche mediante transazione fiscale, la riduzione di tali peculiari crediti, ferma restando la natura eccezionale della disposizione (e la sua irrilevanza in ordine all'obbligo del rispetto delle cause legittime di prelazione). (Ambrogio Colombo) (riproduzione riservata)
Laddove la proposta concordataria abbia previsto il pagamento solo parziale del debito per ritenute previdenziali operate e non versate va dichiarata inammissibile la domanda di concordato. (Ambrogio Colombo) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
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