Trib. Roma - Accordi di ristrutturazione, inibitoria nel corso delle trattative, responsabilità del professionista.
Tribunale Roma, 13 marzo 2012 - Pres. Monsurrò - Est. Di Salvo.
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive nel corso delle trattative - Potere di controllo del tribunale - Verifica di carattere sostanziale sulla ricorrenza dei presupposti richiesti dalla norma - Sussistenza.
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive nel corso delle trattative - Relazione del professionista - Attestazione della veridicità dei dati aziendali - Necessità - Assunzione di responsabilità del professionista - Necessità.
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Relazione del professionista sull'attuabilità dell'accordo - Responsabilità del professionista - Natura contrattuale ed extracontrattuale - Distinzione.
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive nel corso delle trattative - Natura cautelare del procedimento - Celerità - Supplementi istruttori in ordine ai requisiti di fattibilità - Esclusione.
La inibitoria di cui all'articolo 182 bis, comma 6, legge fallimentare, pur essendo un provvedimento cautelare emesso all'esito di un giudizio a carattere sommario e di natura prognostica, non può fondarsi su un controllo esclusivamente formale in ordine alla sussistenza della documentazione richiesta; il tribunale deve, pertanto, procedere ad una verifica anche di carattere sostanziale della ricorrenza dei presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione con le maggioranze richieste ed altresì della ricorrenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nell'ambito del procedimento volto ad ottenere l'inibitoria di cui all'articolo 182 bis, comma 6, legge fallimentare, assume rilevanza decisiva la relazione del professionista, il quale è tenuto ad attestare la veridicità dei dati aziendali nonostante tale attestazione non sia espressamente richiamata dalla norma citata. Il controllo e la conseguente assunzione di responsabilità dell'attestatore in ordine alla veridicità dei dati contabili costituisce il presupposto logico e fattuale indefettibile della successiva valutazione di attuabilità o di fattibilità del piano e comporta, pertanto, la responsabilità dell'attestatore per l'eventuale colposa erroneità della verifica stessa o per la dolosa falsificazione dei relativi dati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La responsabilità del professionista che attesta la attuabilità o fattibilità dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis, legge fallimentare è di natura contrattuale nei confronti del debitore che propone l'accordo e di natura generalmente extracontrattuale nei confronti della generalità dei creditori o dei terzi interessati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La natura cautelare del procedimento volto ad ottenere l'inibitoria di cui all'articolo 182 bis, comma 6, legge fallimentare, e, quindi, la celerità che lo contraddistingue, appaiono difficilmente conciliabili con eventuali supplementi istruttori in ordine ai requisiti di fattibilità dell'accordo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Fabrizio Di Marzio
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
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