Tribunale di Roma - Esdebitazione e pagamento di una minima parte della massa passiva insinuata.
Tribunale Roma, 06 dicembre 2011 - Pres. Monsurrò - Est. Maria Luisa De Rosa.
Esdebitazione - Necessità del pagamento anche parziale di tutti i creditori - Esclusione - Valutazione discrezionale del giudice - Criteri - Fattispecie.
In tema di esdebitazione, il punto di equilibrio tra le contrastanti esigenze di un tempestivo ritorno del debitore sul mercato e del soddisfacimento dei creditori va individuato in una lettura che consenta la verifica dell'aspetto "soggettivo" (ivi compresa la mancanza di condotte del fallito finalizzate a creare o a contribuire a creare ritardi procedurali) e di quello "oggettivo", riferibile agli importi concretamente distribuiti rispetto all'entità dello stato passivo approvato. (Nel caso di specie, il Tribunale, recependo l'indirizzo dato dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, del 18 novembre 2011, n. 24215, ha rifiutato la concessione del beneficio all'imprenditore che su una massa passiva insinuata di circa € 210.000 aveva pagato debiti per soli € 10.000). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Fabrizio Di Marzio
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Allegato | Dimensione |
---|---|
Tribunale di Roma 6 dicembre 2011.pdf | 768.28 KB |