Corte d'Appello di Genova - Concordato preventivo di gruppo e legittimazione al reclamo.

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Data di riferimento: 
23/12/2011

Corte d'Appello di Genova, 23 dicembre 2011 - dott.ssa Maria Teresa Bonavia presidente, dott.ssa Isabella Silva consigliere, dott.ssa Maria Margherita Zuccolini consigliere relatore.

Gruppo di società, concordato preventivo di gruppo - Ammissibilità - Costituzione di unica società finalizzata alla presentazione di domanda di Concordato preventivo - Ammissibilità - Ammissione alla procedura - Effetto liberatorio ex art. 184 I co L. fall.

Pur in assenza di apposita normativa, deve ritenersi ammissibile, in quanto meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. il cd. 'concordato preventivo di gruppo', con nomina di un unico giudice delegato, e gestione unitaria e centralizzata della procedura. (avv. Giovanna Cosattini - Riproduzione riservata)

Va ritenuta ammissibile e meritevole di tutela la costituzione di un'unica società in cui far confluire tutte le società soggette ad un'unica attività di direzione e coordinamento (cd. 'gruppo di società'), il cui oggetto sociale sia la richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo della società così costituita e delle società facenti parte del gruppo. (avv. Giovanna Cosattini - Riproduzione riservata)

L'ammissione del 'gruppo di società' a tal fine costituito alla procedura di concordato preventivo comporta, ove vi sia stata apposita richiesta, l'ammissione al concordato preventivo anche di tutte le società facenti parte del gruppo, cui si estende pertanto l'effetto liberatorio 'diretto' del concordato di cui all'art. 184 I co. L.f. (avv. Giovanna Cosattini - Riproduzione riservata)

Concordato preventivo - Decreto di omologazione - Reclamo - Legittimazione di soggetto non partecipante al giudizio di omologazione - Esclusione

La procedura di reclamo avverso il decreto il omologazione del concordato preventivo è soggetta al rito camerale. Anche in tale rito, analogamente a quanto avviene nel giudizio contenzioso ordinario, vige il principio generale che l'individuazione dei soggetti legittimati all'impugnazione avviene 'per relationem', in base alla partecipazione alla precedente fase del giudizio. In relazione all'art. 180 L.Fall. non può ritenersi legittimato al reclamo il soggetto che, pur destinatario dell'ordine di comparizione, non abbia preso parte in senso formale al giudizio di omologazione, costituendosi in giudizio per richiedere l'accoglimento ovvero il rigetto della domanda. (conf. Cass. 24.5.1991 n. 5877). (avv. Giovanna Cosattini - Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall'avv. Massimiliano Ratti

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]