Tribunale di Treviso - Fallimento del consorzio e privilegio del consorziato ex articolo 1721 c.c..

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Data di riferimento: 
06/12/2011

Tribunale Treviso, 06 dicembre 2011 - Pres. Fabbro - Est. Valle.

Consorzi - Consorzio stabile - Rapporto tra consorziato del consorzio - Figura del mandato - Esclusione - Privilegio del consorziato di cui all'articolo 1721 c.c. - Esclusione.

Il rapporto giuridico tra consorziato e consorzio stabile (L. 109/1994) non è riconducibile alla figura del mandato di cui agli articoli 1703 seguenti c.c. In caso di fallimento del consorzio, il consorziato non potrà, pertanto, beneficiare di quella particolare forma di privilegio prevista dall'articolo 1721 c.c., in base al quale il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari conclusi con precedenza sul mandante e sui creditori di questo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]