Tribunale di Vicenza - Revocabilità dell''operazione di acquisto al valore nominale di crediti incagliati .

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
24/05/2011

Tribunale Vicenza, 24 maggio 2011 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Cessione di crediti - Revocatoria ordinaria - Presupposti.

Il cessionario che compra al valore nominale dei crediti incagliati assume per definizione il rischio dell'inadempimento parziale (o integrale) dei debitori ceduti, e quindi di provocare per i suoi creditori una certa riduzione della garanzia patrimoniale, in misura pari a quanto non verrà riscosso, che non potrà compensare la perdita certa rappresentata dal corrispettivo pagato per la parte non riscossa; l'operazione è revocabile quando chi acquista ha un bilancio già negativo, perché riduce ulteriormente la garanzia patrimoniale esistente in favore dei propri creditori, tenuto anche conto della maggior difficoltà liquidatoria dei crediti acquistati, e anche in presenza di riserve, qualora queste non siano sufficienti a coprire il rischio dell'inadempimento dei debitori ceduti. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Vicenza 24 maggio 2011.pdf84.27 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]