Tribunale di Roma - Accordi di ristrutturazione, richiesta di inibitoria di azioni cautelari o esecutive
Tribunale Roma, 04 novembre 2011 - Pres. Monsurrò - Est. De Palo.
Accordo di ristrutturazione dei debiti - Divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive anche nel corso delle trattative - Indagine del tribunale - Natura sostanziale in ordine ai presupposti - Sussistenza.
Accordo di ristrutturazione dei debiti - Richiesta di inibitoria delle azioni cautelari o esecutive nel corso delle trattative - Produzione della relazione del professionista - Necessità.
Accordo di ristrutturazione dei debiti - Richiesta di inibitoria delle azioni cautelari o esecutive nel corso delle trattative - Relazione del professionista attestatore - Cd. veridicità dei dati aziendali - Significato - Relazione sui riscontri effettuati per le singole poste a adeguata motivazione in ordine alla conferma o meno dei valori nominali espressi - Necessità per il tribunale e per i creditori di verificare l'adeguatezza e coerenza logica dell'iter argomentativo seguito.
L'inibitoria di cui all'articolo 182 bis, comma 6, legge fallimentare - pur essendo un provvedimento cautelare emesso all'esito di un giudizio a carattere sommario e di natura prognostica - non può essere evidentemente affidata ad un controllo solo formale sulla sussistenza della documentazione richiesta dovendo, invece, il giudice effettuare una verifica anche sostanziale sulla ricorrenza "dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma" nonché "delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare". (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nonostante l'articolo 182 bis, comma 6, legge fallimentare non preveda espressamente la produzione di una relazione del professionista sull'attuabilità dell'accordo, si deve ritenere che il tribunale debba essere messo in condizione di effettuare un controllo di tipo sostanziale in ordine alla capacità del piano e dell'accordo di garantire la posizione dei creditori estranei. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L'attestazione del professionista relativa alla sussistenza delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo deve essere estesa alla verifica della attendibilità dei dati aziendali e non limitarsi alla mera riproduzione dei dati forniti dal debitore. Il professionista, pertanto, deve necessariamente relazionare sui riscontri effettuati per le singole poste e offrire una adeguata motivazione in ordine alla conferma o meno dei valori nominali espressi nella documentazione contabile prodotta e ciò al fine di consentire all'organo giudicante - ed ancor prima ai creditori estranei - un'autonoma verifica sull'adeguatezza e sulla coerenza logica dell'iter argomentativo seguito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Fabrizio di Marzio
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
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