Corte d'Appello di Trieste - I presupposti dell'esdebitazione - Retroattività: limiti.

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Data di riferimento: 
07/05/2008

Corte d'Appello di Trieste, 7.5.2008 - rel. Cerroni

Poiché a norma dell'art. 19 d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169, le disposizioni in tema di esdebitazione si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, ossia al 16 luglio 2006 (comma 1) ed, allo stesso tempo, é stato ivi previsto che qualora le procedure fallimentari di cui al primo comma risultino chiuse alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 169/07 (ossia il primo gennaio 2008) la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data, poiché, inoltre, a tenore dell'art. 22 comma 4 del medesimo decreto legislativo 169/07 il precedente articolo 19 si applica alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 5/06, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del decreto 169/07, ossia al primo gennaio 2008, la domanda di esdebitazione non é accoglibile per le procedure fallimentari chiuse ben prima dell'entrata in vigore delle novelle del 2006 e del 2007 (14.01.1999 e 21.01.1993).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: