Tribunale di Udine - I presupposti dell'esdebitazione - Retroattività: limiti.
Tribunale di Udine, 11.07.2008 - Mimma Grisafi rel.
Poiché, a norma dell'art. 19 d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169 ("Disciplina transitoria in materia di esdebitazione"), le disposizioni in tema di esdebitazione si applicano retroattivamente anche alle procedure di fallimento aperte in data precedente alla entrata in vigore della riforma, a condizione che le stesse siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, ossia al 16 luglio 2006 (comma 1), mentre il termine di un anno dall'entrata in vigore (1/1/08) del D.lgs 12/9/07 è stato ivi previsto solo per le procedure fallimentari di cui al comma 1 (ossia "pendenti" alla data del 16/7/06) chiuse alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 169/07 (ossia il 1. gennaio 2008), e tale principio risulta ribadito e ulteriormente chiarito dall'art. 22 comma 4 del medesimo d.lgs. 169/07 cit. ("Entrata in vigore e disciplina transitoria"), il quale stabilisce al IV comma che l'art. 19, sopra citato, si applica alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del d. lgs. 5/06, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del decreto 169/07, ossia al 1° gennaio 2008, non può essere accolta la domanda di esdebitazione relativa a procedura fallimentare chiusa nel 1995 e quindi ben prima dell'entrata in vigore delle novelle del 2006 e del 2007.
La questione Il Tribunale di Udine è intervenuto nuovamente sul problema dell'applicazione retroattiva dell'istituto dell'esdebitazione, fornendo, con il presente decreto, un'interpretazione della normativa di riferimento tendenzialmente difforme a quella enunciata nel precedente provvedimento dd. 21/12/07 (già pubblicato sul Foro n. 3/08). In quell'occasione, si badi, i Giudici udinesi, chiamati a valutare l'applicabilità del capo IX della l.fallim., art 142 e ss, ad un ricorso presentato nel luglio del 2007, afferente un fallimento chiuso nel gennaio del 2006, ritenevano di aderire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in questione, concludendo per l'applicabilità dell'esdebitazione anche a procedure definite prima del 16 luglio 2006 (data dell'entrata in vigore del d.lgs. 5/06 recante la riforma alla l.fall. e in particolare le norme sull'esdebitazione). Tale linea interpretativa, peraltro comune a numerosi altri interventi della Giurisprudenza di merito (si ricordi tra i tanti il Tribunale di Piacenza con la decisione dd 21/3/2007, e il Tribunale di Tolmezzo con il decreto dd. 17/5/07), trovava la propria ragion d'essere nell'opportunità di assicurare a quei falliti, le cui procedure risultavano già concluse al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. 5/06, parità di trattamento rispetto a quanti a quella data non avevano ancora sentito pronunciare il decreto di chiusura del fallimento, e a coloro i quali avevano potuto usufurire dell'istituto della riabilitazione, ormai abrogato. Nel vuoto normativo lasciato infatti dall'art 150 d.lgs. 5/06, recante la disciplina transitoria della riforma fallimentare (articolo che, come è noto, si limita a prevedere che le procedure iniziate e non definite prima dell'entrata in vigore della riforma, sono disciplinate dalla legge anteriore, senza nulla statuire per la procedure già chiuse), e dunque nell'impossibilità di dare un'applicazione immediata alla nuova normativa sull'esdebitazione, il Tribunale di Udine ha ritenuto di procedere in via interpretativa, mediante il richiamo all'art 3 della Costituzione, ad affermare l'applicabilità retroattiva dell''istituto dell'esdebitazione, anche dunque a fallimenti già conclusi al 16 luglio 2007. Invero, con il provvedimento qui pubblicato, i Giudici udinesi hanno "riletto" la normativa in questione, in particolare gli art. 19 e 22 del d.lgs. n.169/2007, rubricati rispettivamente " Disciplina transitoria in materia di esdebitazione" e " Entrata in vigore e disciplina transitoria", giungendo ad una diversa conclusione. Ivi è specificato che l'istituto dell'esdebitazione trova la propria applicazione retroattiva limitatamente a quella procedure fallimentari ancora aperte al 16 luglio 2006, ed eventualmente chiuse al 1 gennaio 2008 (data dell'entrata in vigore del decreto correttivo). In questo secondo caso la domanda di esdebitazione andrà proposta entro il 31 dicembre 2008. Dunque il Tribunale di Udine ha sì affermato l'applicabilità retroattiva dell'istituto dell'esdebitazione, ma limitandola alle ipotesi specificamente previste dalle norme succitate. Un tanto ha fatto ritenendo, per tal via, di meglio aderire alla ratio della riforma della l. fallimentare, e in particolare alle intenzioni del legislatore sottese alla normativa sull'esdebitazione. La finalità perseguita è infatti quella di consentire al fallito un nuovo inizio, mediante il recupero della sua attività economica, libera dalle pressioni dei vecchi creditori: il cd. fresh start. E' chiaro che ciò ha un senso solamente con riferimento a procedure chiuse da poco tempo, e quindi in casi in cui il fallito è ancora in grado di ricominciare la propria attività. Interessante evidenziare come nella Relazione ministeriale relativa al Decreto correttivo la norma transitoria che dispone l'estensione retroattiva dell'istituto trovi giustificazione nella necessità che "il beneficio dell'esdebitazione potrà essere accordato a tutti i falliti indipendentemente dalla data di apertura della procedura fallimentare", dunque anche a fallimenti aperti anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma organica, purché le relative procedure non siano state chiuse prime del 16/7/06, recuperando per tal via quella parità di trattamento perseguita, precedentemente, come visto, in via interpretativa. Va infine segnalato che in conformità all'orientamento oggi prescelto dal Tribunale di Udine, si è espressa la Corte d'Appello di Trieste, dapprima riformando il succitato provvedimento del Tribunale di Tolmezzo ( con decreto dd. 20/1/08), ed ora modificando anche il decreto di dicembre dei Giudici udinesi (con provvedimento dd. 17/5/08 pubblicato sul sito www.unijuris.it). In entrambi i casi la Corte ha affermato con decisione il principio dell'applicabilità retroattiva dell'esdebitazione alle sole procedure pendenti al 16/7/06. (avv. Elena Piselli in Il Foro Friulano n. 4/2008, pag. 41)
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