Corte d'Appello Milano - Accordo di ristrutturazione dei debiti e pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
21/06/2011

Appello Milano, 21 giugno 2011 - Pres. Fabrizi - Est. Maria Beatrice Valdatta.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Divieto di prosecuzione del procedimento per dichiarazione di fallimento - Esclusione.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Contemporanea pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento - Presupposti - Natura irreversibile della crisi.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Genericità della proposta - Omessa indicazione dei creditori - Inadeguatezza della relazione del professionista - Fattispecie.

La presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti non impedisce l'inizio o la prosecuzione di un procedimento per dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ipotesi di contemporanea pendenza dei procedimenti di ristrutturazione dei debiti e per dichiarazione di fallimento, si potrà far luogo alla dichiarazione di fallimento solo qualora la crisi in cui versa il debitore sia irreversibile, dovendosi altrimenti dar corso alla prima procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

È inammissibile una proposta di ristrutturazione dei debiti eccessivamente generica, nella quale non vengono indicati in modo specifico i creditori e nella quale la relazione del professionista contenga riserve sui dati di bilancio e non si esprima in modo convincente sulla sua fattibilità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]