Tribunale di Udine – Crediti derivanti da canoni di affitto di azienda.
Tribunale di Udine, 14 luglio 2011 - Pres. Alessandra Bottan Griselli - Rel. Mimma Grisafi. Giudice Francesco Venier.
Opposizione a stato passivo - Fondamento della domanda -Nullità del ricorso fondato su più titoli in alternativa fra loro - Insussistenza.
Contratto di affitto di azienda - Canoni - Obbligo del curatore - Prededucibilità.
Contratto di affitto di azienda - Canoni - Privilegio ex art. 2764 c.c. - Insussistenza.
E' del tutto legittimo che il ricorrente in opposizione allo stato passivo prospetti a fondamento della pretesa svolta nei confronti della curatela diversi titoli, tra loro alternativi; di conseguenza, è infondata la relativa eccezione di nullità presentata per incertezza sulla domanda così proposta. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
La curatela non è liberata dall'obbligo di corrispondere eventuali canoni dovuti in virtù di un contratto di affitto di ramo di azienda, ai sensi dell'art. 1591 c.c., applicabile in via analogica all'affitto di azienda, anche per il periodo successivo alla cessione dell'azienda e sino alla liberazione dei locali. La curatela, infatti, al momento della scadenza del contratto ha l'obbligo contrattuale di restituire la cosa locata, libera da cose e persone e, qualora tale restituzione non avvenga, la stessa è obbligata a pagare i relativi canoni. Il credito per tali canoni va senz'altro ammesso in via di prededuzione, trattandosi di obbligo sorto in occasione, oltre che in funzione, della procedura concorsuale. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Non può essere riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2764 c.c. al credito derivante da un contratto espressamente qualificato quale "contratto di affitto di ramo di azienda", a meno che l'interessato, in ordine a tale qualifica, non svolga una domanda di accertamento di simulazione del contratto o, comunque, fornisca elementi idonei e sufficienti per ritenere che il contratto in realtà fosse effettivamente un mero contratto di locazione. Infatti, il privilegio che assiste i crediti derivanti al locatore dal contratto di locazione d'immobili nasce da norma (art. 2764 c.c.) che, al pari di ogni altra istitutiva di privilegio, ha carattere eccezionale e perciò di stretta interpretazione; tale privilegio non può, pertanto, essere esteso al canone del contratto di affitto di azienda, ancorché fra gli elementi di questa siano compresi beni immobili. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
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