Corte di Cassazione - Termine per l’opposizione allo stato passivo nella liquidazione coatta amm. e regime transitorio.

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Data di riferimento: 
23/07/2010

Cassazione civile, sez. I , 23 luglio 2010, n. 17337 - Pres. Proto - Rel., est. Ceccherini.

Opposizione allo stato passivo - Liquidazione coatta amministrativa - Termine per proporre l'opposizione - Regime intermedio ex d.lgs. n. 5 del 2006 - Trenta giorni - Fondamento.

Il termine per la proposizione dell'opposizione allo stato passivo, nella liquidazione coatta amministrativa è di trenta giorni, come nella procedura fallimentare, anche nel periodo intermedio di vigenza del d.lgs. n. 5 del 2006, anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n.169 del 2007, dovendosi ritenere, in tale segmento temporale, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, implicitamente abrogato per incompatibilità con il nuovo regime improntato all'omogeneità dei termini per impugnare, il secondo comma dell'art. 209 legge fall., successivamente espressamente espunto dalla disciplina normativa delle procedure concorsuali. (massima ufficiale)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: