Corte di Cassazione - Fallimento di società collegata o controllata e accertamento dello stato di insolvenza

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Data di riferimento: 
18/11/2010

Cassazione civile, sez. I , 18 novembre 2010, n. 23344 - Pres. Proto - Est. Rordorf.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Stato d'insolvenza - In genere - Società inserita in un gruppo di società collegate o controllate da un'unica società "holding" - Accertamento dell'insolvenza - Criterio dell'autonomia delle situazioni di ciascuna società - Configurabilità - Fondamento.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - In genere - Contraddittorio - Dichiarazione di fallimento di una società di fatto e dei suoi soci illimitatamente responsabili - Oggetto delle contestazioni - Esistenza della società, partecipazione ad essa e stato di insolvenza della società - Sufficienza - Modalità operative della società ovvero sussistenza di altri soci - Necessità di contestazione - Esclusione - Fondamento.

Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società, che sia inserita in un gruppo, cioè in una pluralità di società collegate ovvero controllate da un'unica società "holding", l'accertamento dello stato di insolvenza deve essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica della società medesima, poichè, nonostante tale collegamento o controllo, ciascuna di dette società conserva propria personalità giuridica ed autonoma qualità di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti. (massima ufficiale)

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di fatto e dei suoi soci illimitatamente responsabili, l'attuazione del diritto di difesa posto dall'art. 15 legge fall. richiede che l'instaurazione del contraddittorio coinvolga i presupposti essenziali della dichiarazione stessa ed abbia carattere preventivo rispetto alla pronuncia, essendo sufficiente che ai predetti soci sia contestata l'esistenza della società, la loro partecipazione ad essa e lo stato di insolvenza della società; non è invece indispensabile che sia anche contestato loro il modo con cui la società ha in concreto operato, nè l'eventuale sussistenza di altri soci. (massima ufficiale)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]