Corte di Cassazione - Requisiti dimensionali, nozione di capitale investito e crediti

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Data di riferimento: 
29/10/2010

Cassazione civile, sez. I , 29 ottobre 2010, n. 22150 - Pres. Proto - Est. Zanichelli.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Imprese soggette - Piccolo imprenditore - Requisiti - Capitale investito - Nozione ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a), legge fall., novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006 - Attivo dello stato patrimoniale - Configurabilità - Ragione - Fattispecie relativa ai crediti.

La nozione di "capitale investito", ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, all'esclusivo fine di integrare il parametro dimensionale ostativo all'assoggettabilità al fallimento, se non superiore a trecentomila euro, si ricava dai principi contabili, cui si richiama l'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis" e poi modificato, con mera precisazione, con il d.lgs. n. 169 del 2007, e consiste in tutto l'attivo che fa parte dello stato patrimoniale da indicare nel bilancio, ai sensi dell'art. 2424 cod. civ. e cioè nella nozione, applicabile tanto all'imprenditore individuale che a quello collettivo, di patrimonio, trasformato o meno in strumenti per la produzione ovvero ancora in attesa di allocazione, a disposizione dell'imprenditore, e dunque ricomprendente anche i crediti. (massima ufficiale)

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]