Corte d’Appello di Genova – Nozione degli atti di frode ostativi all’omologazione del concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
02/07/2011

Corte d'Appello di Genova - 2 luglio 2011 - Maria Teresa Bonavia (Presidente), Leila Maria Sanna(Consigliere), Alberto Cardino (Consigliere relatore).

Il concordato preventivo, in seguito alla riforma di cui ai d.lgs. n. 5/2006 e n. 169/2007, deve essere riguardato alla stregua di un vero e proprio contratto concluso tra le parti interessate e rispetto al quale il Tribunale è chiamato solo a valutare se risponda ai requisiti di forma prescritti dalla legge e se la formazione delle maggioranze necessarie per il perfezionamento della volontà negoziale sia avvenuta correttamente e secondo i criteri previsti dalla legge fallimentare, restando, invece, precluso ogni vaglio sul merito, sulla convenienza per i creditori e sulla fattibilità del concordato. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Il concetto di atto di frode ai sensi dell'art. 173 LF dev'essere letto alla luce della complessiva impostazione e finalità del concordato preventivo riformato, per cui gli atti di frode commessi dal debitore in epoca anteriore all'apertura della procedura di concordato preventivo, quand'anche possano comportare una responsabilità penale del soggetto che li ha posti in essere, se non hanno influenzato l'ammissibilità del concordato, o se non incidono sull'attendibilità della proposta concordataria, ovvero non sono idonei a condizionare il voto dei creditori, ovvero se i creditori stessi hanno aderito alla proposta concordataria sulla base della relazione ex art. 161, comma 2, LF e dell'inventario e della relazione illustrativa presentati dal commissario giudiziale ex art. 172 LF, non legittimano un provvedimento di revoca dell'ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 173 LF. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

L'esistenza di un contratto di manutenzione e di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, comportanti un onere a carico dell'impresa che ha richiesto l'omologa del concordato preventivo, anche ammettendone la loro valenza distrattiva in danno delle casse sociali a favore di uno dei proponenti il concordato, non rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 173 comma 1 l.f., nell'ipotesi in cui detti contratti non abbiano prodotto alcun effetto sulla libera formazione delle maggioranze dei creditori e del loro consenso. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

Provvedimento segnalato dagli avvocati Nicoletta Giuliani, Lamberto Scatena e Massimiliano Ratti.

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]