DECRETO DEL TRIBUNALE DI ROMA - CONCORDATO PREVENTIVO - POTERI DI CONTROLLO DEL TRIBUNALE

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Data di riferimento: 
24/04/2008

Concordato preventivo - Modifiche introdotte dal cd. decreto correttivo - Poteri di controllo del tribunale in ordine alla veridicità dei dati esposti ed alla fattibilità del piano - Sussistenza.

Nella fase di ammissione del concordato preventivo, al tribunale fallimentare compete un controllo di merito sulla veridicità dei dati esposti e sulla fattibilità del piano. L'esistenza di tale controllo è stata vieppiù confermata dalle modifiche apportate dal d. lgs. n. 169/2007 posto che i) all'art. 162 legge fall. è prescritto che il tribunale, decidendo in sede di ammissione, deve verificare i presupposti previsti dall'art. 161, tra i quali la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; ii) nell'art. 163 è stato abrogato l'inciso «verificata la completezza e la regolarità della documentazione», cui la dottrina e la giurisprudenza contrarie riconducevano, sul piano letterale, la volontà normativa di restringere il campo d'indagine del tribunale alla sola correttezza formale e documentale della proposta
(Provvedimento e massime tratte dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]