Trib.Milano – Non prededucibilità dei crediti dei professionisti che assistono il debitore nella domanda di concordato prev.

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Data di riferimento: 
26/05/2011

Tribunale di Milano, 26 maggio 2011 - Pres. Ciampi - Est. Vitiello.

Limitando espressamente la possibilità di riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano concordatario e, soprattutto, condizionando tale possibilità al fatto che la prededuzione sia riconosciuta nel provvedimento con cui il Tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo, la nuova disciplina dell'art. 182 quater, comma 4, LF, in conformità al principio sancito dal novellato art. 111, comma 2, LF, esclude la possibilità di riconoscere la prededuzione a crediti di professionisti diversi da quello previsto dall'art. 111, comma 3, LF, la cui prestazione sia stata posta in essere prima dell'apertura della procedura. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]