Tribunale di Bergamo – Accordi di ristrutturazione dei debiti - Presupposti.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
05/05/2011

Tribunale di Bergamo, 05 maggio 2011 - Pres. Alfani - Est. Gaballo.

La società che propone un accordo di ristrutturazione dei debiti può prendere in esame la complessiva posizione debitoria facendo riferimento a una data di non molto precedente rispetto a quella di presentazione della proposta, anche se in tale periodo intermedio vengono a maturarsi ulteriori debiti. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti il "regolare pagamento" previsto dall'art. 182 bis, comma 6, LF a favore dei crediti esclusi dall'accordo dev'essere inteso come pagamento integrale e immediatamente successivo alla definitività dell'omologa, con previsione di interessi e, se dovuta, della rivalutazione monetaria per i crediti già scaduti. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Bergamo 5 maggio 2011.pdf210.69 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: