Tribunale di La Spezia – Concordato preventivo di società in nome collettivo avente come soci società di capitali.

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Data di riferimento: 
02/05/2011

Tribunale di La Spezia, 02 maggio 2011 - Pres. D'Avossa - Est. Farina.

Nell'ambito di una proposta di concordato preventivo, il conferimento dei complessi aziendali facenti capo alle singole società di capitali in un'unica società in nome collettivo può rientrare a pieno titolo nell'ambito delle "operazioni straordinarie" ai sensi dell'art. 160, lett. a, LF. In tale contesto, il conferimento dei complessi aziendali in una neo costituita società di persone, avente quali soci illimitatamente responsabili le società conferenti, e la ristrutturazione del debito delle società partecipanti all'operazione appaiono tutte operazioni astrattamente consentite. Tale generale valutazione certo non preclude e non condiziona i poteri di controllo che il Tribunale esercita, allo scopo di effettuare tanto la verifica dei requisiti formali di ammissibilità della proposta, quanto il sindacato sostanziale e concreto degli effetti propri di essa. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

La circostanza secondo cui nel concordato preventivo i pagamenti ai creditori saranno effettuati al momento della definitività dell'omologazione del concordato rende incerto il momento di soddisfacimento dei creditori, che dipenderà dagli eventuali reclami ai sensi dell'art. 183 LF, ma non condiziona l'acquisizione alla procedura di valori monetari corrispondenti ai beni nel frattempo liquidati, valori suscettibili di reversibilità in favore ed in proporzione dei patrimoni delle società conferenti nel caso in cui l'omologazione dovesse essere, invece, definitivamente respinta. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

I termini di durata dell'accantonamento dei crediti contestati, non essendo determinati per legge, possono essere equamente stabiliti, applicando in via analogica quanto previsto in materia di esecuzione forzata per il caso di mancato riconoscimento dei creditori non muniti di titolo esecutivo (art. 510 c.p.c.). (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]